Decreto immigrazione e temi del lavoro, le novità

Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il primo Capo è dedicato il primo dedicato ai flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri (D.L. n. 20/2023).

Il Decreto immigrazione, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 marzo, è stato pubblicato in G.U e si articola in due Capi: il primo dedicato ai flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri; il secondo alla prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. Sul versante del lavoro è proprio il Capo I quello con le maggiori ripercussioni: all’articolo 1, comma 1, viene infatti previsto che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato vengano programmate su base triennale (2023-2025) e non più annuale come previsto dal D.Lgs. n. 286/1998, con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. I pareri sul DPCM in questione verranno resi dalle commissioni parlamentari competenti entra 30 giorni dalla richiesta e verrà comunque adottato decorso questo termine. Il provvedimento indicherà i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio.

Collaborazione con altri Stati

Al fine di prevenire l’immigrazione irregolare, sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi a oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari (articolo 1, comma 5).

Le misure di semplificazione del rapporto di lavoro

Nel D.L. n. 20/2023 sono poi incluse misure di semplificazione dell’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e di accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale (articolo 2). In particolare, il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato di 60 giorni, non siano state acquisite dalla questura informazioni relative a elementi ostativi (articolo 2, comma 3). Inoltre, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata ai professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, etc.) e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

L’asseverazione rilasciata in seguito alle verifiche di congruità delle domande non verrà richiesta nel caso le istanze siano presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa. Previsti ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro (articolo 3). Viene, inoltre, previsto che i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di 3 anni, anziché 2 come oggi (articolo 4).

Il settore agricolo

Per quel che riguarda il settore agricolo, i datori di lavoro che abbiano presentato regolare domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e che non siano risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l’assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo (articolo 5).

Infine, con l’obiettivo di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell’area delle elevate professionalità e nell’area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell’area assistenti e nell’area operatori è agente di polizia giudiziaria (articolo 5, comma 2).

CIPL Agricoltura Impiegati – Milano, Lodi e Monza Brianza: sottoscritto il contratto interprovinciale

Previsto un aumento del 4% sulla retribuzione e dell’1,2% sul premio provinciale di produttività

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia hanno annunciato nei giorni scorsi il rinnovo del contratto interprovinciale relativo ai quadri e impiegati agricoli dei territori di Milano, Lodi, Monza Brianza, siglato il 6 marzo 2023 presso la sede della Confagricoltura di Lodi. 
Dal punto di vista economico è stato ottenuto un aumento complessivo pari al 5,2% così suddiviso:
4% sulla retribuzione, a partire dal 1° gennaio 2023;
1,2% sul premio provinciale di produttività, calcolato sulla retribuzione annua lorda 2023, a partire dal 1° gennaio 2022.
Gli aumenti retributivi definiti saranno inseriti nella retribuzione di marzo e, contestualmente, verranno erogati gli arretrati sulle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
In relazione al premio provinciale, con la mensilità di marzo verrà saldato il premio provinciale di produttività relativo all’anno 2022, a condizione del raggiungimento dell’obiettivo. 
E’ stata altresì confermata l’erogazione della liberalità per l’importo di 250,00 euro annui, per tutte le categorie degli impiegati per l’anno 2022 e successivi. 

Malattia o infortunio libero professionista: sospensione scadenze e oneri comunicativi

Nel fornire risposta ad interpello, l’Agenzia delle entrate chiarisce diversi punti in merito a Scadenze e comunicazioni, in capo al libero professionista, per richiedere la Sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari in caso di malattia o infortunio (Agenzia delle entrate,  risposta n. 248 del 13 marzo 2023).

 

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni, specificando che:

  • nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento;

  • i termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari;

  • gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione;

  • la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

Premesso ciò, l’Agenzia chiarisce, in risposta ai dubbi dell’istante, che non possono beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni (termine massimo) decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio. La sospensione opera, pertanto, a partire dalla data di scadenza dell’adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Inoltre ogni termine collegato a quello ordinario per l’adempimento rimane ad esso ancorato, anche con riferimento all’eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.

 

Tra gli oneri comunicativi da espletare nei confronti degli uffici della P.A. per attivare la sospensione rientra l’invio della copia dei mandati professionali, contenente i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione, unitamente alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari.

Forme pensionistiche complementari e contribuzione COVIP 2023

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023 la delibera con cui la Commissione di vigilanza sui fondi pensione stabilisce misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2023 (COVIP, delibera 18 gennaio 2023).

Le forme pensionistiche complementari che, al 31 dicembre 2022 risultino iscritte all’albo di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 252/2005, così come quelle costituite all’interno di società o enti, sono tenute al versamento di un contributo a integrazione del finanziamento della COVIP. 

 

E’ prevista l’esclusione dal versamento del contributo per i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a 10 euro mentre, per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo in oggetto è effettuato dalla società o dall’ente stesso.

 

Relativamente all’anno 2023, la misura del contributo di vigilanza è fissata nello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2022.

 

Dalla base di calcolo vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie, quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

 

Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

 

Il versamento del contributo in argomento deve essere effettuato entro la data del 31 maggio 2023 attraverso la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell’area riservata presente sul sito istituzionale della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.

 

Contestualmente al pagamento, tutti i soggetti interessati dovranno altresì trasmettere i dati relativi al contributo medesimo, anche nell’ipotesi in cui lo stesso non sia dovuto.

 

Il mancato pagamento del contributo comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva, con recupero mediante ruolo delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione. 

CCNL Assicurazioni-Personale amministrativo: erogata Una Tantum settore Contact center operations

 

Prevista Una Tantum stipendiale per il personale Contact center operations Sezione Prima, Sezione Seconda, Coordinatore di team

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 16 novembre 2022 tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recante la disciplina dei rapporti tra le Imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente con decorrenza dal 16 novembre 2022 al 31 dicembre 2024, prevede l’erogazione dell’indennità Una Tantum stipendiale nel mese di marzo, anche a tutto il personale amministrativo facente parte del comparto Contact center operations di cui alla Sezione Prima, Sezione Seconda, Coordinatore di Team, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (di cui alla Sezione Prima)

Classe  
Cl 1 1-2-3-4 293,52
Cl 2 5-6-7 302,68
Cl 3 8-9-10 311,80
Cl 4 11-12-13 320,92
Cl 5 14-15-16 330,04
Cl 6 17-18-19 339,20
Cl 7 20-21-22 348,32
Cl 8 23-24-25 357,44
Cl 9 26-27-28 366,56
Cl 10 29-30-31 375,68
Cl 11 32-33-34 384,84
Cl 12 Oltre 393,96

Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (di cui alla Sezione Seconda)

Classe  
cl 1 1-2-3 185,40
cl 2 4-5-6 190,04
cl 3 7-8-9 194,64
cl 4 10-11-12 199,28
cl 5 13-14-15 203,92
cl 6 16-17-18 208,56
cl 7 Oltre 213,20

Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (Coordinatore di team)

Classe  
Cl 1 1-2-3-4 347,20
Cl 2 5-6-7 358,00
Cl 3 8-9-10 368,80
Cl 4 11-12-13 379,60
Cl 5 14-15-16 390,40
Cl 6 17-18-19 401.20
Cl 7 20-21-22 412,00
Cl 8 23-24-25 422,80
Cl 9 26-27-28 433,56
Cl 10 29-30-31 444,36
Cl 11 32-33-34 455,16
Cl 12 Oltre 465,96