Congedo parentale: aggiornato il servizio online

Inserita una nuova funzionalità che consente a cittadini e Contact center multicanale la consultazione dei periodi richiesti (INPS, messaggio 30 giugno 2025, n. 2078). 

L’INPS ha comunicato che il servizio “Domande di maternità e paternità” è stato integrato con la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale” per consentire al cittadino e al Contact center multicanale dell’Istituto la consultazione dei congedi parentali richiesti.  

La nuova funzionalità, accessibile direttamente dal servizio, consente di consultare le proprie richieste di congedo parentale relative a nascite o adozioni/affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni.

Per ogni figlio nato o adottato/affidato, ciascun genitore può consultare le seguenti informazioni:

– totale congedo parentale;
– totale congedo parentale accolto con indennità;
– totale congedo parentale accolto senza indennità.

Cliccando sul pulsante “Dettaglio periodi”, ciascun genitore può inoltre consultare il dettaglio dei periodi richiesti suddivisi tra periodi definiti (accolti o respinti) e periodi in lavorazione.

Il dato “totale” del contatore (con o senza indennità) considera solamente i periodi di congedo parentale “accolti” e non anche i periodi “in lavorazione”.

Tramite il pulsante “Mostra filtri” è possibile applicare dei filtri alla lista, mentre tramite il pulsante presente nella colonna “Azioni” è possibile visualizzare le informazioni relative alla domanda trasmessa attraverso i canali telematici.

Se il genitore richiedente ha figli che abbiano compiuto 12 anni o minori adottati/affidati per i quali siano trascorsi più di 12 anni dall’ingresso in famiglia (o abbiano compiuto la maggiore età) la procedura non mostra alcun risultato, non sussistendo più il diritto al congedo parentale.

L’INPS, infine, fornisce il link per l’accesso al servizio “Domande di maternità e paternità”, al cui interno è presente la funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”, ovvero https://serviziweb2.inps.it/AS0207/DomandeMatFrontEnd/webapp/homepage.

CCNL Assicurazioni Ania: i contenuti della piattaforma

I sindacati chiedono un aumento economico per bilanciare l’inflazione

Lo scorso 27 giugno i sindacati Fisac-Cgil, Fist-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca hanno presentato la piattaforma di rinnovo, soggetta ad approvazione degli organismi Sindacali Nazionali e delle Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese di assicurazione.

Tra le novità viene disciplinato il diritto alla disconnessione, ovvero il non coinvolgimento dei lavoratori al di fuori degli orari contrattualmente previsti per espletare i compiti lavorativi assegnati, tramite telefonate, sms, videochiamate, whatsapp, chat, maggiore tutela dei lavoratori padri con l’incremento dei congedi parentali e per i caregiver maggiori tutele per garantire  la conciliazione fra lavoro e le necessità di cura dei familiari.

Per quanto riguarda la richiesta economica oltre ad aumenti per tutelare i lavoratori dall’inflazione, viene richiesta l’equiparazione economica al 3° livello amministrativo dell’operation ed il riconoscimento al 5° livello dei Coordinatori di Team.

Infine, i sindacati propongono la riduzione di un’ora dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni.

CCNL Tabacco: siglato il rinnovo 2025-2028

Aumenti salariali e rafforzamento delle tutele per i lavoratori

Il 3 luglio 2025 è stato siglato il rinnovo per i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto. Tale rinnovo realizza pienamente gli obiettivi di incremento del potere di acquisto dei lavoratori del settore e introduce misure normative a tutela e valorizzazione del lavoro.
Il nuovo contratto stabilisce un incremento retributivo di importo pari a 200,00 euro a regime per il livello 4A, corrispondente a un aumento del 12%. Tali incrementi, erogati già a partire dal 1° gennaio 2025, sono corrisposti in 4 tranches come indicato di seguito:
60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
50,00 euro dal 1° gennaio 2026;
50,00 euro dal 1° gennaio 2027;
40,00 euro dal 1° gennaio 2028.

Il nuovo contratto introduce, inoltre, alcune novità economiche come l’indennità per mancata contrattazione di secondo livello; il raddoppio degli scatti di anzianità e delle indennità di fine campagna. 

Vengono introdotte, altresì, novità normative che mirano a rafforzare i diritti e le tutele dei lavoratori, con un’attenzione particolare alla conciliazione dei tempi di vita privata e lavoro. Tra queste novità si evidenziano:
– l’integrazione al 100% della maternità obbligatoria per le lavoratrici a tempo indeterminato;
– l’introduzione di 3 giorni di permessi retribuiti per malattie dei figli fino a 3 anni;
– l’estensione dei permessi in caso di decesso anche per i parenti affini di primo grado.

Il rinnovo si occupa anche di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e dell’implementazione di azioni concrete per il contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni nell’ambiente lavorativo. 

Seguirà in breve tempo il percorso assembleare per l’approvazione del contratto da parte dei lavoratori.

CCNL Catering Aereo: nuovi minimi retributivi con la retribuzione di luglio

In arrivo nuove retribuzioni per il personale del trasporto aereo 

Con il CCNL del 7 dicembre 2022 Federcatering, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal mese di luglio. I nuovi importi riguardano i lavoratori delle imprese associate a Federcatering, ovvero al personale dipendente dalle aziende che svolgono attività di catering aereo, nell’ambito delle gestioni e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Di seguito vengono riportati i nuovi minimi. 

Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.970,88 542,70 2.513,58
Quadro B 1.788,40 537,59 2.325,99
Categoria C 1.532,89 537,59 2.070,48
Categoria D 1.284,73 531,59 1.816,32
Categoria E 1.211,73 528,26 1.739,99
Categoria F 1.138,73 524,94 1.663,67
Categoria G 919,72 522,37 1.442,09
Categoria H 824,84 520,51 1.345,35
Categoria I 729,95 518,45 1.248,40

Bonus trattenimento in servizio 2025: l’Agenzia delle entrate conferma l’esenzione fiscale estesa

L’Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito riguardante il trattamento fiscale di un incentivo per i lavoratori che posticipano il pensionamento (Agenzia delle entrate, risoluzione 30 giugno 2025, n. 45).

L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022 prevede che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa.

 

L’istante evidenzia che, a partire dal 2025, il bonus non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente secondo le modifiche della Legge di Bilancio 2025. Tuttavia, l’articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente solo per i lavoratori iscritti all’AGO e alle sue “forme sostitutive”, escludendo esplicitamente le “forme esclusive”.
Il contribuente, essendo iscritto all’INPS in qualità di lavoratore dipendente già iscritto a una “forma esclusiva” dell’AGO a seguito dello scioglimento degli Enti previdenziali d’origine, chiede se anche a lui, a partire dal 2025, si applichino le disposizioni di non imponibilità fiscale previste dal citato articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR.

 

L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come sostituito dalla Legge di bilancio 2025, ha ampliato la platea dei lavoratori beneficiari. Ora include non solo coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile, ma anche coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata (secondo specifici requisiti contributivi) entro il 31 dicembre 2025. La nuova formulazione della legge prevede esplicitamente che questi lavoratori possano rinunciare all’accredito contributivo relativo all’AGO e alle “forme sostitutive ed esclusive della medesima”.

 

La legge modificata stabilisce che, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore e “relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR”.

 

Dagli atti parlamentari emerge che la modifica normativa della Legge di bilancio 2025 era finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi e a prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrisposte interamente al lavoratore. Pertanto, l’Agenzia ritiene che vanificare tale finalità agevolativa per gli iscritti alle forme “esclusive” dell’AGO andrebbe contro lo scopo della norma.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, interpreta che il richiamo all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, contenuto nel nuovo articolo 1, comma 286, abbia inteso estendere il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente a tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, includendo quindi anche le “forme esclusive”.

Nel caso specifico del contribuente, l’Agenzia conclude che le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo presso la forma esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.